Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.L. 03/10/2006 n. 262

8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalitą da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5 - Disposizioni in materia di catasto

1. Nelle unitą immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

2. Le unitą immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalitą tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonchč gli oneri di cui al comma 2.

4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, č rivalutato nella misura del 40 per cento.

7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalitą da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Capo III Disposizioni in materia di trasferimenti di beni e di diritti

Art. 6 - Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, č aggiunto il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario, č dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera

a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo.»

b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;

2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietą di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonchč vincoli di destinazione sugli stessi: 3%; 1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietą di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonchč vincoli di destinazione sugli stessi: se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131

a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in pos sesso dei requisiti: 168 euro

b) oltre il valore di euro 180.000: 3%; in ogni altro caso: 3%. 1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietą di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonchč vincoli di destinazione sugli stessi: se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto

a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro

b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%; se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3%.».

2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000 n. 342.

3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 2, dopo la lettera d) č aggiunta la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte. »

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, č aggiunto il seguente: «2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte č l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001 n. 383.»

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 č aggiunto il seguente: «4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346.»

d) all'articolo 41, dopo il comma 2 č aggiunto il seguente: «2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte č liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»

e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) č aggiunta la seguente: «ibis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, in materia di valutazione di aziende, D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passivitą ereditarie che non afferiscono alle aziende, nč dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonchč gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»

f) all'articolo 57, dopo il comma 8 č aggiunto il seguente: «8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonchč coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»

g) all'articolo 80, dopo il comma 3 č aggiunto il seguente: «3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».

4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 č inserito il seguente: «2-bis.

1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte. Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari: devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonchč di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento; devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento. Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001 n. 383: 4 per cento; devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonchč di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».

5. Alla legge 18 ottobre 2001 n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 2 dell'articolo 13 č sostituito dai seguenti: «2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono sog- getti all'imposta di registro con le seguenti aliquote

a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonchč di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento

b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento. 2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonchč la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote

a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento

b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonchč di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento

c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonchč negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonchč i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»

 

Pagina 4/12 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional